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Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ 3P – Progetto Preistoria Piemonte”

Art. 1. – COSTITUZIONE

Si è costituita con sede in via Lunga 38, San Mauro Torinese (TO) un’associazione che assume la denominazione di “ 3P – Progetto Preistoria Piemonte” (di seguito nominata Associazione). E’ un’associazione libera, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma degli Artt. 12 e segg. del Codice Civile, nonché del presente statuto.

Art. 2. – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione promuove, in Italia e all’estero, la ricerca, lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del Paleolitico e Mesolitico piemontesi nei loro diversi aspetti.

Art. 3. – ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra cui:

– scavo stratigrafico di contesti paleolitici e mesolitici;

– prospezione territoriale;

– didattica;

– analisi archeometriche, tecnologiche e funzionali;

– mostre;

– convegni, conferenze e seminari;

– finanziamento della ricerca tramite acquisizione di fondi da destinare a borse di studio, assegni di ricerca o assimilabili;

– attività editoriale.

Tutte le attività possono essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici, privati o associazioni con medesime finalità.

Art. 4. – ASSOCIATI

Il numero dei soci è illimitato. L’Associazione è aperta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle sue finalità e ne condividano lo spirito e gli ideali. I soci possono essere così definiti:

– Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

– Soci onorari: persone, enti o associazioni che si sono distinte per meriti relativi di cui all’art. 2. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale.

– Soci sostenitori: persone o enti che, non potendo partecipare alla vita attiva dell’Associazione, contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell’Associazione; costoro saranno costantemente informati dell’attività dell’ Associazione, ancorchè privi di diritto di voto.

Art. 5. – AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI ORDINARI

Per essere ammesso quale socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

– indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, professione e residenza;

– essere in possesso di capacità e competenze attinenti le attività dell’Associazione;

– dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro i 30 giorni successivi . Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni del socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 6.NOMINA DEI SOCI ONORARI

La nomina dei soci onorari è proposta dal Consiglio Direttivo all’Assemblea ordinaria dei soci ed è approvata con voto di maggioranza semplice.

Art. 7. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, diritto di essere aggiornati sull’attività dell’Associazione e di partecipare con voce e voto alle assemblee, specie quelle convocate per l’esame ed approvazione del bilancio. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed, in quanto dovuta, al pagamento della quota associativa annuale. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Art. 8.PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I soci sono soggetti a provvedimenti disciplinari per i seguenti motivi:

– qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

– quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione;

– quando infrangano la legislazione vigente.

I provvedimenti disciplinari sono decisi dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci oggetto di tali provvedimenti potranno presentare ricorso nella prima Assemblea ordinaria.

Art. 9. – DIRITTO DI VOTO

Tutti i soci ordinari e onorari maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 10. – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

– beni mobili e immobili;

– lasciti e donazioni;

– rimborsi;

– fondi e finanziamenti;

– quote associative;

– ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in denaro, fondi, finanziamenti, donazioni e lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità e le attività statutarie dell’organizzazione (artt. 2 e 3).

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11. – SOMME VERSATE

Le somme versate per la tessera e per altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

Art. 12. – BILANCIO

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1°gennaio a 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere inviato a tutti i soci e depositato presso la sede dell’Associazione 15 giorni prima della seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 13.RESIDUO DI BILANCIO

Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; la parte rimanente per iniziative citate all’ art.3 o per l’acquisto di nuove attrezzature.

Art. 14. – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

– Assemblea dei soci

– Consiglio Direttivo

– Presidente

– Collegio dei Revisori

– Collegio dei Probiviri

– Comitato scientifico

Art. 15. – ASSEMBLEE DEI SOCI

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Esse sono convocate con annuncio scritto o tramite posta elettronica ad ogni socio almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti; l’Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea, ordinaria o straordinaria, elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto; ciascun socio ha diritto ad un voto.

Art. 16. – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata almeno una volta l’anno ed è composta da tutti i soci ordinari e onorari ognuno dei quali ha diritto a un voto.

Tutti i soci devono essere informati per iscritto o tramite posta elettronica delle delibere assembleari.

Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

– approvazione delle linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

– approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

– elezione, a maggioranza semplice, delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato;

– discussione e approvazione dell’operato del Consiglio Direttivo.

Art. 17. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria è convocata:

– tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

– ogni volta che ne facciano richiesta scritta motivata almeno 2/5 dei soci.

Essa dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 18. – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente ed il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 esercizi. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei 2/5 dei soci.

Il rinnovo delle cariche, se non deliberato prima, deve comunque essere promosso in occasione della assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio e relativa fine mandato; fino al rinnovo, il Consiglio resta in carica in regime di prorogatio.

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno (con cadenza semestrale) ed è convocato da:

– Presidente;

– almeno 2/3 dei componenti, su richiesta motivata;

– richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19. – COMPITI E ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

1) redigere i programmi di attività sociale secondo le linee guida previste dallo statuto;

2) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

3) redigere i bilanci;

4) compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’assemblea;

5) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

6) deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

7) favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’associazione;

8) formulare il regolamento interno dell’Associazione;

9) partecipare a bandi e richiedere finanziamenti per promuovere le attività di cui all’ art. 3;

10) destinare direttamente o indirettamente fondi a borse di studio, assegni di ricerca, progetti di ricerca o assimilabili;

11) cooptare all’interno del Consiglio stesso alcuni soci per svolgere compiti specifici.

Art. 20. – PRESIDENTE

Il presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi e legali compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. La carica di Presidente può essere revocata dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

Art. 21. – REVISORI DEI CONTI

Ove se ne riscontri la necessità l’Assemblea può eleggere il Collegio dei revisori. Tale organo è composto da tre soci estranei al Consiglio Direttivo e verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità redigendo un’apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il Collegio dei revisori resta in carica per due esercizi.

Art. 22. – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Ove se ne riscontri la necessità l’Assemblea può eleggere il Collegio dei probiviri.Tale organo è composto da tre soci eletti in assemblea e dura in carica due esercizi.

Il Collegio dei probiviri decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sui provvedimenti disciplinari e sui dinieghi di ammissione.

Art. 23. – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da quattro membri così espressi:
– uno dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte;

– uno da una Università Piemontese;

– uno da una Università o Istituto di ricerca non piemontese che abbia condotto negli ultimi dieci anni attività di ricerca su contesti paleolitici o mesolitici piemontesi;

– uno dall’Associazione.

I membri del Comitato scientifico devono avere curriculum che dimostri la loro attività nella ricerca, tutela e valorizzazione di contesti paleolitici o mesolitici. Le nomine dei membri devono essere ratificate dal Consiglio direttivo. I membri del Comitato scientifico rimangono in carica fino allo scioglimento del Consiglio direttivo in carica.

Su proposta del Comitato scientifico il consiglio direttivo può valutare la presenza di altre personalità scientifiche all’interno del comitato stesso.

Art. 24. – COMPITI E ATTIVITA’ DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico collabora alla definizione del piano di attività annuale ed esamina le proposte portate alla sua attenzione dal Consiglio direttivo, concorrendo ad impostare, per i principali incarichi, la metodologia di ricerca e collaborandovi attivamente mediante la valutazione ed il controllo delle fasi di lavoro, collegialmente o nominando un proprio componente. Il Comitato scientifico valuta gli studi principali anche al fine della loro pubblicazione.

I membri del Comitato scientifico non sono retribuiti.

Art. 25. – CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 26. – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, l’assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo.

Art. 27. – SIMBOLO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha come simbolo il logo riportato in allegato 1 al presente Statuto.

Art. 28. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.